Statuto della Federazione Confsal-UNSA

 

TITOLO I

 

Art. 1 (Costituzione - Titolarità deleghe e contributi sindacali, disciplina della rappresentatività)
 
1) E’ costituita la Federazione UNSA (Unione Nazionale Sindacati Autonomi), aderente alla Confsal (Confederazione dei Sindacati Autonomi dei lavoratori), denominata Federazione Confsal-Unsa con sede sociale a Roma.

2) La Federazione è strutturata in “Coordinamenti Nazionali” per ciascun settore dell’Amministrazione dello Stato, ivi compreso il “Coordinamento nazionale dei pensionati”. Ai fini della denominazione i Coordinamenti Nazionali sono seguiti dal nome della rispettiva Amministrazione dello Stato e tra parentesi dalla sigla dell’ex sindacato. I Coordinamenti Nazionali sono dotati di un proprio regolamento e godono di autonomia organizzativa. I relativi regolamenti sono valutati e depositati presso la Federazione.

3) La Federazione associa i lavoratori, in servizio e in quiescenza, delle Amministrazioni dello Stato. La Federazione è altresì titolare delle deleghe rilasciate dai lavoratori direttamente alla Federazione o per tramite dei Coordinamenti Nazionali, così come di quelle già intestate agli ex Sindacati federati che si trasferiscono per successione alla stessa Federazione. Le deleghe sono intestate alla sola Federazione Confsal-Unsa , seguita o meno, dalla denominazione del Coordinamento Nazionale.

4) La rappresentatività sindacale è in capo alla Federazione. La Federazione è rappresentata dai suoi Coordinamenti Nazionali in sede di contrattazione decentrata, nazionale e locale, e nei confronti delle singole autorità amministrative e di Governo trattanti.

5) La Federazione assume la continuità storica, etica e morale dell’UNSA costituita nel 1954.

 
Art. 2 (Scopi)

1 - Gli scopi della Federazione sono:

a) definire la linea di politica sindacale per una riforma organica e per una più generale ristrutturazione  funzionale della Pubblica Amministrazione;
b) elaborare, sulla base degli apporti specifici dei Coordinamenti Nazionali, le piattaforme contrattuali a tutela e difesa degli interessi morali, giuridici ed economici dei lavoratori organizzati;
c) coordinare le politiche sindacali e contrattuali aventi riflessi sugli interessi comuni alle diverse categorie di lavoratori rappresentati dai singoli Coordinamenti Nazionali di categoria;
d) promuovere la costituzione e lo sviluppo dei suoi organismi rendendo ancor più funzionali le proprie strutture ai vari livelli nazionali, regionali e provinciali;
e) nominare e designare le rappresentanze di categoria in consigli, enti ed organi di qualsiasi tipo che cadono sotto la sua competenza;
f) rappresentare le categorie in tutte le sedi di competenza.

 
Art. 3 (Organi)

1 - Gli organi centrali della Federazione sono:

1) il Congresso Nazionale;
2) il Presidente del Consiglio Generale;
3) il Consiglio Generale;
4) il Segretario Generale;
5) la Segreteria Generale;
6) il Collegio dei Revisori;
7) il Collegio dei Probiviri.

2 - Gli organi periferici della Federazione sono:

1) il Congresso Regionale;
2) il Consiglio Regionale;
3) la Segreteria Regionale;
4) il Segretario Regionale;
5) il Congresso Provinciale;
6) il Consiglio Provinciale;
7) la Segreteria Provinciale;
8) il Segretario Provinciale.

 


TITOLO II

 

Art. 4 (Congresso Nazionale)

1 - Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione ed è costituito dai Segretari Nazionali dei Coordinamenti Nazionali e da un numero di delegati periferici designati dai Congressi Regionali in proporzione ai rispettivi iscritti nella Regione o in altre realtà territoriali, proporzionalmente divisi fra componenti di strutture sindacali e RSU purchè iscritti alla Federazione Confsal-Unsa.
 
2 - Il Congresso Nazionale ha il compito di:

a) definire gli indirizzi di massima dell’attività politico-sindacale ed organizzativa della Federazione in sintonia con gli orientamenti della Conf.S.A.L.;
b) approvare le eventuali modifiche dello statuto della Federazione;
c) eleggere il Presidente del Consiglio Generale;
d) eleggere il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
 
3 - Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, in coerenza con il Congresso della Conf.S.A.L.; straordinariamente su richiesta dei 2/3 dei suoi membri.

 
Art. 5 (Il Presidente del Consiglio Generale)

1 - Il Presidente del Consiglio Generale presiede il Consiglio Generale coordinandone i lavori e partecipa di diritto alle riunioni della Segreteria Generale.

 
Art. 6 (Consiglio Generale)

1 - Il Consiglio Generale è l’organo di direzione della Federazione ed è composto dai Segretari Nazionali dei Coordinamenti Nazionali e da un numero di membri designati da ciascun Coordinamento Nazionale in proporzione ai rispettivi iscritti.

2 - Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, dal segretario Generale.

3 -  Il Consiglio Generale:

a) decide sull'attività politico-sindacale ed organizzativa della Federazione nell'ambito degli   orientamenti fissati dal Congresso Nazionale;
b) elegge, nel suo ambito, il Segretario Generale e su proposta di quest’ultimo, ove lo ritenga    necessario, i membri della Segreteria Generale della Federazione;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo della Federazione predisposti dalla Segreteria Generale;
d) accetta le eventuali adesioni di sindacati o associazioni che presentino richiesta alla Federazione;
e) fissa la percentuale della ritenuta sindacale da operare a mezzo delega;
 
4 - Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente del Consiglio Generale, su richiesta del Segretario Generale, sentita la Segreteria Generale o straordinariamente su richiesta dei 2/3 dei suoi membri.
 

Art. 7 (Segreteria Generale)

1 - La Segreteria Generale è l'organo esecutivo della Federazione ed è costituita da un numero di componenti non superiore a undici eletti dal Consiglio Generale.

2 - Spetta alla Segreteria Generale:

a) attuare le decisioni del Consiglio Generale e del Congresso Nazionale prendendo le opportune iniziative;
b) coordinare e vigilare sull'attività degli organi periferici della Federazione;
c) curare l’attività di stampa e propaganda della Federazione;
d) fornire l'informativa dell'attività politico sindacale della Federazione a tutte le strutture organizzative centrali e periferiche;
e) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
f) organizzare gli Uffici della Segreteria Generale con responsabili di supporto alle attività di competenza della segreteria Generale stessa;
g) istruire le controversie ed i conflitti insorti tra i Coordinamenti Nazionali e la Federazione nonché quelli esistenti tra gli organi centrali e periferici della Federazione stessa inviando la relativa documentazione al Collegio dei Probiviri per le conseguenti determinazioni;
h) nominare il direttore responsabile ed il comitato di redazione dell’organo ufficiale di stampa della Federazione;
i) in attuazione e nello spirito dell’art. 12 dello Statuto Confsal, la Segreteria Generale, può autorizzare l’associazione per incorporazione alla Federazione di più organizzazioni sindacali operanti nello stesso settore, mediante rilascio delega diretta da parte dei lavoratori interessati alla Federazione stessa.

3 - Tra i suoi componenti la Segreteria Generale elegge il Vice Segretario Generale e il Segretario Organizzativo.

4 - Elegge, altresì, il Segretario Amministrativo, su designazione del Segretario Generale.

5 - La votazione, per le su indicate cariche, dovrà avvenire a maggioranza qualificata, in caso contrario il Segretario Generale assume l’incarico ad interim, sino alla successiva votazione.

6 - Può, altresì, eleggere un Segretario Addetto Stampa e Propaganda, anche se non componente di Segreteria Generale, il quale, lavorerà a stretto contatto con il Segretario Generale della Federazione per quanto di competenza.

7 - La Segreteria Generale si riunisce ordinariamente almeno ogni mese su convocazione del Segretario Generale o straordinariamente su richiesta dei 2/3 dei suoi membri.

 
Art. 8 (Segretario Generale)

1 - Il Segretario Generale:

a) rappresenta legalmente la Federazione e mantiene, unitamente ad altri componenti della Segreteria Generale, i rapporti con gli organi di Governo e le altre autorità;
b) presiede le riunioni della Segreteria Generale coordinandone i lavori;
c) assegna a ciascun componente della Segreteria Generale la responsabilità di specifici settori di attività ad esclusione di quelli previsti dal comma 3 dell’art. 7.

2 - In caso di assenza o impedimento il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale.
 

Art 9 (Collegio dei Revisori)

1 - Il Collegio cura la verifica della gestione finanziaria della Segreteria Generale della Federazione e riferisce in merito al Congresso Nazionale ed al Consiglio Generale.

2 - E’ composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti.

3 - Fra i Revisori effettivi, colui che raccoglie il maggior numero dei suffragi ha la funzione di Presidente.
 

Art . 10 (Collegio dei Probiviri)

1 - E’ il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

2 - E' composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale fra gli iscritti che abbiano una lunga militanza nel sindacalismo autonomo e che abbiano notoria fama di elevata rettitudine morale e correttezza sindacale.

3 - Fra i Probiviri colui che raccoglie il maggior numero di suffragi ha la funzione di Presidente.

4 - Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie e decidere sui conflitti segnalati, dopo apposita istruttoria, dalla Segreteria Generale insorti fra la Federazione e i Coordinamenti Nazionali nonché su quelli che si creano tra gli organi centrali e periferici della Federazione stessa.

5 - Il Collegio emana le sue determinazioni e le comunica alla Segreteria Generale che le fa proprie  informando i soggetti interessati, per i quali sono vincolanti.

 


TITOLO III

 

Art. 11 (Struttura periferica regionale)

1 - Gli organi della struttura periferica a livello regionale sono:
1) il Congresso Regionale;
2) il Consiglio Regionale;
3) la Segreteria Regionale;
4) il Segretario Regionale.

2- Il Congresso Regionale è composto dai rappresentanti regionali designati dai Segretari provinciali della Federazione di ciascuna provincia della regione, dai coordinamenti regionali presenti nella regione, e dai delegati eletti dai Congressi Provinciali della stessa regione,  in proporzione agli iscritti alla Federazione della provincia. Esso elegge nel suo ambito il Segretario Regionale e la Segreteria Regionale.

3 - Il Consiglio Regionale:

- è l’organo di direzione della Federazione nella regione;
- ha il compito di coordinamento delle strutture periferiche provinciali della Federazione;
- è formato dal Segretario Regionale, dalla Segreteria Regionale e dai segretari regionali dei Coordinamenti regionali. Esso definisce gli indirizzi di massima dell’attività politico-sindacale ed organizzativa della Federazione regionale nell’ambito delle linee fissate dalla Federazione;
- è convocato dalla Segreteria Regionale in via ordinaria almeno ogni due mesi e straordinariamente su richiesta di 2/3 dei suoi membri.

4 - La Segreteria Regionale:

- è l'organo esecutivo della Federazione regionale ed è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dal Congresso regionale;
- coordina l'attività della Federazione regionale ed attua le decisioni del Consiglio regionale nonché quelle degli Organi centrali della Federazione;
- provvede alla divulgazione dell'informativa riguardante l'attività della Federazione a tutte le strutture periferiche;
- elegge nel suo ambito il Vice-Segretario regionale il quale sostituisce il Segretario regionale in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
- si riunisce ordinariamente almeno ogni mese su convocazione del Segretario regionale e straordinariamente su richiesta dei 2/3 dei suoi membri.

5 - Il Segretario Regionale:

- rappresenta la Federazione nell’ambito regionale e mantiene, unitamente agli altri componenti della Segreteria Regionale ed ai rappresentanti dei Coordinamenti regionali i rapporti con le Autorità Amministrative regionali;
- presiede e coordina le riunioni degli organi regionali;
- il Segretario Regionale della Federazione delega ai Segretari Regionali dei coordinamenti regionali, laddove esistono, l’esercizio della contrattazione integrativa con le Autorità amministrative regionali.


Art. 12 (Struttura periferica provinciale)

1 - Gli organi della struttura periferica provinciale sono:

1) Il Congresso provinciale;
2) Il Consiglio provinciale;
3) la Segreteria provinciale;
4) il Segretario provinciale.

2 - Il Congresso provinciale è composto dai Segretari provinciali dei Coordinamenti Provinciali presenti nella provincia e dai delegati eletti nei rispettivi Congressi provinciali in proporzione agli iscritti. Esso elegge nel suo ambito il Segretario Provinciale, la Segreteria Provinciale ed i delegati al Congresso regionale della Federazione.

3 - Il Consiglio provinciale è l’organo di direzione della Federazione nella provincia; è formato dal Segretario provinciale, dalla Segreteria provinciale e dai rappresentanti dei Coordinamenti provinciali.

4 – Il Consiglio provinciale é convocato dal Segretario Provinciale almeno 1 volta al mese e su richiesta di almeno 2/3 dei suoi membri.

5 - La Segreteria provinciale:

- è l'organo esecutivo della Federazione provinciale ed è composta da tutti i Segretari provinciali dei Coordinamenti;
- coordina l'attività della Federazione provinciale ed attua le decisioni del Consiglio provinciale nonché quelle degli Organi centrali della Federazione;
- provvede alla divulgazione dell'informativa riguardante l'attività della Federazione a tutte la strutture periferiche;
- elegge nel suo ambito il Vice-Segretario provinciale il quale sostituisce il Segretario provinciale in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
- si riunisce almeno 1 volta al mese su richiesta del Segretario provinciale o straordinariamente su richiesta dei 2/3 dei suoi membri.

6 - Il Segretario provinciale:

- rappresenta legalmente la Federazione nell’ambito provinciale e mantiene, unitamente ad altri componenti della Segreteria provinciale ed ai rappresentanti dei coordinamenti provinciali i rapporti con le Autorità Amministrative provinciali; presiede e coordina le riunioni degli organi provinciali. Il Segretario Provinciale della Federazione delega ai segretari provinciali dei coordinamenti, laddove esistono, l’esercizio della contrattazione integrativa con le Autorità amministrative provinciali.

 

TITOLO IV

 

Art.13 (Espressione del voto)

1 - Le deliberazioni degli organi centrali e periferici della Federazione sono adottate a maggioranza semplice salvi i casi di espressa previsione di maggioranza qualificata.

2 - Il voto si può esprimere con il sistema dello scrutinio segreto, per alzata di mano, per acclamazione, scelto, se non espressamente previsto dagli articoli del presente Statuto, di volta in volta ed a maggioranza dall'organo nell'ambito del quale si esprime il voto stesso.

3 - Le deliberazioni adottate dai predetti organi impegnano tutti i Coordinamenti Nazionali.
 

Art. 14 (Disciplina)

1 - I responsabili degli organi statutari ed i Coordinamenti Nazionali della Federazione che svolgono un'attività contraria o lesiva all’indirizzo della Federazione, possono essere momentaneamente sospesi dalle cariche in via cautelare e successivamente inviati al collegio dei probiviri il quale può adottare le seguenti sanzioni:

a) la deplorazione con conseguente ammonizione;
b) la sospensione dalle cariche federali fino a 12 mesi;
c) la decadenza dalle cariche federali.


Art.15 (Rapporti finanziari)

1 - La Federazione CONFSAL-UNSA è finanziata con le quote derivanti dagli iscritti in via diretta o per il tramite dei vari Coordinamenti Nazionali.

2 - La situazione finanziaria delle risorse gestite dalla Segreteria Generale della Federazione viene rappresentata nel bilancio preventivo ed in quello consuntivo che vengono predisposti annualmente dalla Segreteria Generale ed approvati dal Consiglio Generale.

3 –  l’Esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ogni anno la segreteria Generale predispone e presenta al Consiglio Generale il bilancio preventivo per l’anno successivo. Entro il 31 maggio la Segreteria Generale predispone e presenta al Consiglio Generale il bilancio consuntivo dell’anno precedente corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori. Le strutture regionali e provinciali, i Coordinamenti Nazionali, sono responsabili in proprio di tutte le obbligazioni dalle stesse a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione, pertanto, di qualsiasi responsabilità a carico degli organi centrali della Federazione, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo.

4 - i rapporti finanziari tra la Federazione Confsal-Unsa e le strutture centrali e periferiche  ed i Coordinamenti Nazionali per il loro funzionamento, sono disciplinati nel regolamento di attuazione dello statuto.


Art. 16 (Patrimonio)

1 - Il patrimonio della Federazione è costituito dalle deleghe degli iscritti, dai beni mobili nonché dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

2 - Annualmente la Segreteria Generale, in allegato al bilancio preventivo, presenta al Consiglio Generale l’inventario del patrimonio, regolarmente aggiornato.
 

Art. 17 (Modifiche Statutarie)

1 - Il Consiglio Generale è competente ad introdurre le modifiche statutarie necessarie ad adeguare il presente Statuto alle modifiche scaturenti da disposizioni normative ovvero da  disposizione di organi statali, nonché rinvenienti da deliberati del Congresso Nazionale o da modifiche introdotte dallo statuto della Confsal.


Art.18 (Norme transitorie)

1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Conf.S.A.L..

2 - Le norme di attuazione del presente statuto sono definite con Regolamento dal Consiglio Generale.

3 - L’elezione del Segretario Generale avvenuta in sede congressuale riveste carattere straordinario e, pertanto, resta confermata, per il prosieguo, la competenza del Consiglio Generale, come prevista dalla prima parte dell’art. 6, comma 2, lett. b).